Dal Mibact alcuni chiarimenti sugli ambiti di applicazione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata: ecco cosa succede nelle Regioni a statuto speciale
Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr n. 31/2017, entrato in vigore il giorno 6 aprile 2017, recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Al riguardo il Mibact, con la circolare n.15 del 21 aprile 2017, ha fornito una serie di chiarimenti sulle nuove disposizioni e gli ambiti di applicazione.
Ricordiamo che allegati al regolamento individuano:
- 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A)
- 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B)
Nei casi di interventi di lieve entità (allegato B) il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.
Il decreto, all’articolo 13, prevede l’efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’allegato “A” si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale.
Nelle Regioni a statuto speciale, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
Procedimenti già avviati e sottoposti secondo l’abrogato dpr 139/2010 a procedura ordinaria e secondo il dpr 31/2017 a regime semplificato
Se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente.
Riguardo al termine riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni), opera il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni.
Nei casi in cui l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento il procedimento deve essere concluso.
Nei casi in cui l’istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell’amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato
Il nuovo regime semplificato prevede una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell’ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso.
Non appare, pertanto, necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del vecchio dpr n. 139/2010 o del vecchio dpr n. 31/2017.
Il termine sono stati ridotti da 30 a 20 giorni per la trasmissione della proposta al Soprintendente e i termini a quest’ultimo per l’espressione del parere vincolante sono stati ridotti da 25 a 20, atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.
Al riguardo appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l’amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.
Scrivi commento