Con 166 voti favorevoli, 128 contrari e nessuna astensione, ieri sera l’Aula del Senato ha approvato con voto di fiducia l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione (articoli
da 1 a 101) del disegno di Legge di Bilancio 2020.
Bonus facciate 90% in zone A e B
Il nuovo bonus, che debutta il 1° gennaio 2020, avrà una durata di un anno. Saranno agevolati, con una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%, gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente
o parzialmente edificate). Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Tra questi anche quelli di
sola pulitura e tinteggiatura esterna. Non è previsto un limite di spesa. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre
il 10% dell'intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,
alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e,
per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In questi casi, i lavori saranno soggetti ai controlli dell’Enea
che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
Sconto in fattura quasi eliminato
Lo sconto immediato in fattura, praticato dal fornitore e da questi recuperato come credito di imposta nei 5 anni successivi, rimarrà solo per le ristrutturazioni
importanti di primo livello,
di importo superiore a
200mila
euro,
realizzate sulle parti comuni dei condomìni.
Come indicato dal DM 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, si tratta degli interventi che, oltre a interessare l’involucro
edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione
invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Ecobonus fino al 31 dicembre 2020
Confermata la proroga, senza modifiche, delle agevolazioni per gli interventi di
riqualificazione energetica
degli edifici. Le detrazioni continueranno ad avere tetti variabili in base alla tipologia degli interventi e aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica globale, i lavori
sull’involucro, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria,
l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti.
Per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione in classe A, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomassa, l'aliquota della detrazione continuerà ad essere del 50%. Il
rimborso della detrazione avverrà in dieci rate annuali di pari importo.
Bonus ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2020
Un anno di tempo in più anche per la detrazione del 50%, con
un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare,
riservata agli interventi di manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché
ai lavori su immobili danneggiati da calamità, l’acquisto e costruzione di box e posti auto, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli illeciti, la cablatura e riduzione
dell’inquinamento acustico, gli interventi per il risparmio energetico, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la messa in sicurezza contro gli infortuni domestici.
La
detrazione sarà sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Nel bonus ristrutturazioni rientrano anche le detrazioni fiscali sull'acquisto di immobili situati in
edifici ristrutturati dalle imprese e messi in vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori. La detrazione del 50% si calcola sul 25% del prezzo di acquisto.
Bonus mobili fino al 31 dicembre 2020
Confermata per un altro anno anche la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per
l’arredo dell’immobile ristrutturato. L’importo
massimo di spesa detraibile per i mobili e gli elettrodomestici è di 10mila euro, IVA compresa, e la quota detraibile è pari al 50% della spesa sostenuta. Non conta, ai fini del riconoscimento
del bonus mobili, l'entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Sismabonus fino al 31 dicembre 2021
Gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico continueranno a beneficiare delle detrazioni
fiscali già
in vigore, che scadranno il 31 dicembre 2021. La detrazione fiscale del 50%, nel limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, ripartita in cinque quote annuali di pari
importo, può salire al 70% o 80% per le singole unità immobiliari e al 75% o 85% in condominio se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di
rischio.
L’unica novità sarà la scomparsa dello sconto in fattura. Dal 2020 non sarà più possibile richiederlo.
Chi acquista una casa antisismica situata in una zona classificata a rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita. L’importo
di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.