L’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a gennaio 2020, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul
L’aggiornamento di gennaio 2020
Le novità dell’ultima versione sono:
- sono stati inseriti gli interpelli dal n. 4 al 8 del 2019;
- è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
- è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ;
- è stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
- è stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019 (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche).
La nuova versione va ad aggiornare la precedente, quella di febbraio 2019.
I nuovi interpelli
Sono stati inseriti nel Testo Unico i seguenti interpelli:
- n.4 del 11/07/2019 – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico;
- n.5 del 15/07/2019 – Revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013;
- n.6 del 15/07/2019 – Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del dlgs n.81/2008 (misure di protezione collettiva);
- n.7 del 24/10/2019 – Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d ;
- n.8 del 02/12/2019 – Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni.
Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
Nella del Legge n. 107/2015 è stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1. Il testo dell’art. 4 risulta così essere modificato:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
-
- a – diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- a – bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;
- b – diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c – titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d – prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
DPR n.462/2001 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
E’ stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019. Di seguito il nuovo articolo inserito:
Art. 7-bis – Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche;
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.