Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica
e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e
sulle singole unità immobiliari adibite a prima
casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione
che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure
come sconto in fattura con
cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a
banche o ad altri intermediari finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus
edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato stasera dal Consiglio dei Ministri.
Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%,
stando all'ultima bozza del
decreto.
Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario
eseguire lavori importanti di
riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
a) cappotto
termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
b) caldaie a condensazione
e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di
spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito;
c) caldaie a pompa di calore in
case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto
di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il Superbonus 110% può inglobare gli interventi agevolati con l’ecobonus
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli
altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e
finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata
contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.
Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%
Potrà usufruire del superbonus 110%
anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000
euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione
energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico di una o due classi.
Potranno accedere anche i sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse
condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno
degi maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore).
Sismabonus 110%
Sale al 110% l'aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
- i lavori di messa in sicurezza
statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente
agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75%
nei condomìni) e a
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio
inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85%
nei condomìni).
Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021, per l'acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus
acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l'aliquota della detrazione sale al
110%.
Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al
90%.
Superbonus 110%, prima casa e condomìni
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati
dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima
casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati.
Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione
Stando all'ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a
condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi
energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli
che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati
all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello
Sviluppo economico.
L'ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà
degli interventi sia asseverata da
professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la
congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare
una polizza assicurativa della
responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà
indicato nel testo definitivo del decreto.
La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello
Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni
infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla
detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in
fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma
di credito di imposta
cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari
finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di
conformità’.
Gli altri bonus per gli edifici
I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
- bonus
ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio
edilizio;
- bonus
mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili
ristrutturati;
- bonus
verde del 36% per realizzare aree verdi e
giardini;
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a
condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
- sismabonus dal
50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
- bonus
facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i
cantieri.