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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure il Superbonus fiscale del 110% per una serie di interventi edilizi. Così per le spese documentate e sostenute dal contribuente, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è riconosciuto un bonus fiscale del 110% da ripartire in cinque quota annuali di pari importo per una serie di lavori in casa.
Che cosa si può fare con il Superbonus al 110%
Possono godere del Superbonus i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta conferma che per avere il Superbonus al 110% bisogna realizzare uno di questi interventi considerati trainanti:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euromoltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Attenzione ai materiali isolanti usati che, si legge nel decreto, devono rispettare i criteri ambientali minimi del decreto del Ministero dell’ambiente dell’11 ottobre 2017.
- sulle parti comuni in condominio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituto.
- Sugli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il decreto prevede che la maxi aliquota della detrazione fiscale al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti attualmente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Cosa significa nello specifico? Che ad esempio se si procede a realizzare il cappotto termico per cui si ha diritto al bonus al 110% e contestualmente si cambiano le finestre, anche quest’ultimo lavoro godrà della detrazione al 110
Nel novero degli interventi che possono essere realizzati fruendo del bonus al 110%, oltre a tutti gli interventi già ricompresi nell’ecobonus al 50 e 65%, vi sono anche:
- l’istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (detrazione possibile fino ad un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro)
- installazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli stessi pannelli solari nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. In questi ultimi due casi per avere la detrazione occorre cedere in favore del GSE l’energia non auto- consumata
- l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche negli edifici.
Tutti questi lavori però, è bene sottolinearlo, per godere del Superbonus, devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti, quindi solo se si esegue anche il cappotto termico o si installa la caldaia nuova. Resta sempre la possibilità di realizzare i lavori fruendo dell’attuale ecobonus al 65% o al 50%.
Tutti i lavori inoltre devono produrre un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Il Superbonus per la sicurezza sismica degli edifici
Ma non solo ecobonus. Hanno accesso allo sconto del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021. Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Detrazione, cessione o sconto in fattura?
Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo a sua volta sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Per le istruzioni dettagliate si attendono i chiarimenti della stessa Agenzia. Infine il decreto prevede che i tecnici abilitati e i professioni incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.