Altre problematiche e conclusioni rilevanti riguardo al "Decreto Salva Casa":
- L'art. 23 ter: Il decreto consente cambi di destinazione d'uso senza troppe restrizioni, eliminando standard e parcheggi. Questo diminuisce la regolazione delle attività umane sul territorio urbano, favorendo i proprietari privati a scapito dell'interesse collettivo. La normativa regionale, inoltre, è subordinata a quella statale, con lo Stato che prende il posto delle Regioni e dei Comuni nella pianificazione.
- L'art. 24: In attesa della definizione dei requisiti igienico-sanitari per il certificato di agibilità, che non sono stati aggiornati dal 1975, si sono ridotte le altezze e le superfici degli appartamenti. Invece di ridurre il consumo di suolo, lo Stato riduce gli appartamenti.
- L'art. 34 ter: Introduce in maniera indiretta una forma di condono per le varianti antecedenti alla legge Bucalossi.
- L'art. 36 bis: Non chiarisce bene i confini tra conformità urbanistica ed edilizia. L'applicabilità del 36 bis per variazioni essenziali su immobili vincolati è dubbia. Intervenendo su aspetti urbanistico-edilizi, incide fortemente sulla materia paesaggistica e indebolisce il 167 D.Lgs. n. 42/2004, permettendo accertamenti di compatibilità paesaggistica postumi anche per incrementi plano-volumetrici.
Nonostante le criticità, è stato evidenziato un aspetto positivo: l'alleggerimento del regime probatorio dello stato legittimo degli immobili.
In sintesi, la discussione ha analizzato criticamente il Decreto "Salva Casa", mettendo in luce sia i suoi obiettivi e aspetti positivi, sia le molteplici problematiche interpretative e la necessità di un quadro legislativo unitario e organico per affrontare le sfide future, evidenziando anche l'assenza di un disegno unitario.